Università degli studi di Pavia

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Schema Quadro di regolamento per le Biblioteche a gestione autonoma

Art. 1 - Finalità
La Biblioteca di………………………. istituita con D.R. n. ……………….del………. acquisisce i beni librari e documentari nel settore di pertinenza scientifica dei Dipartimenti di……………………………………………… al fine di erogare servizi per la didattica e la ricerca.
Concorrono alla formazione del patrimonio librario e documentario della Biblioteca i patrimoni librari e documentari delle predette strutture, nonché le acquisizioni successive.
Alla Biblioteca è attribuita l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

Art. 2 - Organi
Gli organi della Biblioteca sono i seguenti:

  • ll Consiglio Scientifico
  • Il Presidente del Consiglio Scientifico
  • Il Direttore Tecnico della Biblioteca

Art. 3 - Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico è l'organo di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento con la Commissione Bibliotecaria d'Ateneo.
Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
Il Consiglio si riunisce:

  • entro il 30 novembre per discutere ed approvare il bilancio di previsione per il nuovo anno ed il relativo piano di attività della biblioteca, ivi compresa l'organizzazione dell'attività del personale amministrativo/bibliotecario;
  • entro il 15 aprile per approvare il conto consuntivo e la relazione, predisposta dal Direttore Tecnico, sull'attività svolta nell'anno appena trascorso.
Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti, dedotti coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza e, comunque, con un numero di presenti non inferiore ad 1/4 degli aventi diritto.
Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni accademici ed i suoi componenti possono essere ridesignati consecutivamente una sola volta.

Art. 4 - Composizione del Consiglio scientifico
La composizione dell’attuale Consiglio Scientifico può essere confermata oppure può essere adeguata in tutto o in parte a quanto previsto da questo articolo.
Fanno parte del Consiglio Scientifico della Biblioteca:

  1. i Direttori dei dipartimenti che hanno costituito la Biblioteca e una rappresentanza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori designati dai Consigli dei Dipartimenti stessi;
  2. una rappresentanza degli studenti designata dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà pertinenti;
  3. una rappresentanza dei dottorandi afferenti per la loro attività ai Dipartimenti che concorrono alla costituzione della Biblioteca;
  4. il Direttore tecnico, con funzioni anche di Segretario verbalizzante.
I Direttori di Dipartimento, quali membri di diritto, godono del solo elettorato attivo,ai fini della designazione dei componenti di cui al punto a).
L’entità di ciascuna rappresentanza è determinata garantendo comunque il carattere maggioritario della categoria a) rispetto alle altre categorie e componenti di diritto.
Qualunque sia l’opzione esercitata, del Consiglio Scientifico fa parte il Direttore Tecnico, anche con funzioni di segretario verbalizzante, quale membro di diritto.

Art. 5 - Presidente del Consiglio Scientifico
Il Presidente è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
Il Presidente è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente:

  • convoca il Consiglio, lo presiede e ne coordina l'attività;
  • cura i rapporti scientifici con gli enti locali e nazionali la cui attività possa interessare il funzionamento della Biblioteca, coadiuvato, per quanto di sua competenza, dal Direttore Tecnico;
  • sottopone all'approvazione del Consiglio la relazione, predisposta dal Direttore Tecnico, sull'attività svolta dalla Biblioteca nel precedente anno ed il piano di attività relativo al successivo anno.
La relazione sull'attività svolta è trasmessa, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati.

Art. 6 - Direttore Tecnico della biblioteca
Il Direttore Tecnico è un Funzionario dell'area delle biblioteche, designato dalla Amministrazione Universitaria.
Il Direttore Tecnico:

  • è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Biblioteca nel rispetto del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Pavia, e del regolamento interno;
  • predispone la relazione sull'attività svolta nel precedente anno ed il piano di attività relativo al successivo anno;
  • predispone, per il Consiglio Scientifico, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo d'intesa con il Segretario Amministrativo della Biblioteca, al quale competono le attribuzioni corrispondenti a quelle del Segretario di Dipartimento;
  • tiene i rapporti con gli organi accademici;
  • dà esecuzione al programma di acquisti;
  • provvede alla gestione della catalogazione del patrimonio librario e documentario della Biblioteca;
  • provvede all'organizzazione dei servizi, ivi compreso l'orario di apertura, tenendo conto delle indicazioni approvate dal Consiglio Scientifico;
  • è responsabile della gestione delle persone e delle attrezzature.
Il Direttore Tecnico, in quanto soggetto di vertice di struttura avente autonomia finanziaria e gestionale, rappresenta il delegato del datore di lavoro cui sono automaticamente trasferiti compiti e funzioni relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della struttura da lui diretta.

Art. 7 - Segretario Amministrativo della Biblioteca
Le funzioni di Segretario Amministrativo della Biblioteca sono svolte da un funzionario con il profilo di Segretario Amministrativo di Dipartimento designato dall’Amministrazione universitaria.
Il Segretario Amministrativo è responsabile della segreteria amministrativa della biblioteca e coordina il personale addetto alle attività amministrativo-contabili della biblioteca stessa assumendo, in solido con il Direttore tecnico, la responsabilità dei conseguenti atti.
Al Segretario Amministrativo compete, nel rispetto della normativa vigente, la verifica della corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili.
In particolare spettano al segretario amministrativo le funzioni di collaborazione con il Direttore tecnico della Biblioteca per le attività volte al miglior funzionamento della struttura e la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo nonché della situazione patrimoniale.

Art. 8 - Regolamento interno
Il Regolamento Interno della Biblioteca definisce, nel rispetto delle norme vigenti del presente Regolamento e delle direttive emanate dagli organi di governo dell'Università:

  1. le regole per l'eventuale recesso delle strutture afferenti e per eventuali ulteriori affiliazioni;
  2. i luoghi in cui il materiale bibliografico di proprietà della Biblioteca dovrà essere conservato (quando essa non disponga di una propria sede adeguata);
  3. i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie della Biblioteca e per l'acquisizione del materiale librario e documentario;
  4. le procedure di gestione del patrimonio librario e documentario;
  5. le norme per la consultazione ed i prestiti;
  6. ogni altra indicazione utile al funzionamento della Biblioteca.

Il Regolamento Interno è approvato dalla Commissione Bibliotecaria d'Ateneo su proposta del Consiglio Scientifico in carica e può essere modificato con la stessa procedura.

Art. 9 - Finanziamento
Per il funzionamento e per l'acquisizione di materiale librario e documentario la Biblioteca riceve fondi dal Consiglio di Amministrazione, dai Ministeri e da altri enti pubblici o privati, oltre a quelli che devono essere messi a disposizione dai Dipartimenti.
L'utilizzazione dei fondi è deliberata dal Consiglio Scientifico su proposta del Presidente, sentito il Direttore Tecnico, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 lettera c.

Art. 10 - Inventario
La Biblioteca è dotata di un registro di inventario conforme alle norme di legge, nel quale sono annotati i beni che costituiscono il suo patrimonio.

Art. 11 - Modificazioni
Il presente Regolamento può essere modificato, con delibera della Commissione Bibliotecaria d'Ateneo, su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 12 - Norma Transitoria
Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 che limitano la rielezione si applicano alle cariche elettive assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 13 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Autonomia, al Regolamento generale ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 14 - Decorrenza
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1/1/2000.

 
 
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