Informativa agli utenti dellAteneo in materia di certificazione e autocertificazione
Si informano gli utenti che abbiano necessità di richiedere un certificato alla nostra Università che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni sono utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati (art. 40, 1° comma, D.P.R. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).
Inoltre, in base alla medesima normativa, lUniversità non può più richiedere né accettare dai suoi utenti certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi.
Di conseguenza:
➢ lUniversità rilascia certificati sui quali è riportata la frase prevista dalla normativa in vigore (art. 40, 2° comma, D.P.R. 445/2000): Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;
➢ nei rapporti con lUniversità, gli studenti, i dipendenti e gli utenti esterni devono ricorrere allautocertificazione, ossia alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, entrambe esenti dallimposta di bollo (art. 37, 1° comma del D.P.R. 445/2000).
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere dichiarati soltanto i dati espressamente previsti dalla legge ed elencati dallart. 46 del D.P.R. 445/2000, come, per esempio, la residenza, lo stato di famiglia e il titolo di studio.
Con la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, invece, possono essere dichiarati dati, anche relativi ad altri soggetti, di cui linteressato abbia diretta conoscenza e che non rientrano tra quelli che per legge possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, come, per esempio, lo smarrimento di diplomi, la conformità alloriginale di copie di pubblicazioni, precedenti esperienze lavorative.
Non sono sostituibili con lautocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Gli uffici dell'Università provvedono ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati ad essi autocertificati dagli utenti. A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dallart. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.
In materia di rilascio di certificati e di autocertificazione, lunità organizzativa competente ai fini del monitoraggio del processo è la Direzione generale dellUniversità, mentre la responsabilità del rispetto dei termini di legge e della normativa compete ai Servizi/Uffici che gestiscono i dati negli ambiti di rispettiva competenza, ossia:
➢ per i dati relativi agli studenti, a seconda della tipologia di utente (studente, dottorando di ricerca, specializzando, ecc.) e della natura del dato: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio Servizi generali agli Studenti, Servizio Ricerca, Servizio Sanità, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale;
➢ per i dati relativi al personale docente: Servizio Gestione Personale Docente, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale, Servizio Organizzazione e Innovazione, Servizio Sanità;
➢ per i dati relativi al personale tecnico amministrativo: Servizio Organizzazione e Innovazione; Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
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