REGOLAMENTO PER I TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO
DECRETO 25 marzo 1998, n. 142.
Regolamento recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge
24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi
e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a
tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Considerato
che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e
b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina
regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al
regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in
considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate
allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 18 marzo 1998;
EMANA
il seguente regolamento:
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Art. 1 - FINALITÀ
1) Al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che
abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859.
2) I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici
intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non
costituiscono rapporti di lavoro.
3) I datori di lavoro possono ospitare
tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito
indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso
tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con
più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non
superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
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Art. 2 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
1) I tirocini
formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti
bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per
l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della
medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni,
individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche
statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri
pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la
provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali ove
esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche
da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base una specifica autorizzazione, fatta salva la
possibilità di revoca, della regione.
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Art. 3 - GARANZIE ASSICURATIVE
1) I soggetti promotori
sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e
rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere
a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2) Nel
caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le
strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva
del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio
carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3) Ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo
è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del
calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base deltasso del nove per mille
corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto
ministeriale del 18 giugno 1988.
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Art. 4 - TUTORATO E MODALITÀ ESECUTIVE
1) I soggetti
promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile
didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti
indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare
riferimento.
2) I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla
convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto
formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e
modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo
con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i
nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile
aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del
tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3) L'esperienza può
svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione
lavorativa.
4) Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura
che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e
le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5) I modelli di convenzione
e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al
presente decreto.
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Art. 5 - Convenzioni
1) I soggetti promotori sono
tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e
di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di
ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza,
agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
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Art. 6 - VALORE DEI CORSI
1) Le attività svolte nel
corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono
essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
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Art. 7 - DURATA
1) I tirocini formativi e di
orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso
in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli
iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di
corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento
della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,
dottorati di ricerca e scuole' o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari
anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli
studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo
punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap. 2) Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello
civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le
eventuali proroghe dei tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata
indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli
articoli 3, 4 e 5.
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Art. 8 - ESTENDIBILITÀ AI CITTADINI STRANIERI
1) Le
presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino
-esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari,
in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire
mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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Art. 9 - PROCEDURE DI RIMBORSO
1) Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità
e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti
dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del
mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel
caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il
vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i
criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196
del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei
tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del
presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti
portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano
finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2) I rimborsi di cui ai
punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di
orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3) Resta ferma la possibilità, per le
istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio
incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
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Art. 10 - NORME ABROGATE
1) Si intendono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento le seguenti
norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, dei decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236
il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 3 otto re 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dìcembre 1984, n. 863, nonché
l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale TREU
Il Ministro della pubblica istruzione,il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei
conti il 24 aprile 1998 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35