Università degli studi di Pavia

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Regolamento del Sistema Bibliotecario d'Ateneo

Art. 1 - Sistema Bibliotecario d'Ateneo
Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SiBA) è costituito dall'insieme delle strutture di servizio cui compete la gestione del patrimonio librario e documentario dell'Ateneo e l'accesso alle informazioni documentali.

Art. 2 - Finalità
Allo scopo di garantire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche il SiBA persegue le seguenti finalità:

  • favorire lo sviluppo del patrimonio librario e documentale;
  • promuovere, anche mediante la condivisione di funzioni, il coordinamento fra le singole strutture, nel rispetto della loro autonomia scientifica e organizzativa, nonché, ove ciò risulti utile e possibile, il loro accorpamento, al fine di realizzare il miglior funzionamento e la maggiore economicità;
  • assicurare l'allocazione razionale delle risorse;- assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale;
  • assicurare che l'erogazione dei servizi e le procedure interne di lavoro siano sempre conformi ai più recenti e consolidati standard biblioteconomici e tecnologici;
  • favorire la fruizione del patrimonio documentale, mantenendo una particolare attenzione ai problemi di tutela e di conservazione;
  • favorire la cooperazione con le altre realtà bibliotecarie presenti sul territorio, anche mediante la stipula di convenzioni che regolino, da una parte, la messa a disposizione dei software d'Ateneo e dei relativi momenti formativi e, dall'altra parte, l'accesso degli studenti e dei docenti dell'Università alle strutture ed ai servizi degli altri enti.


Art. 3 - Risorse del SiBA
Il patrimonio librario e documentario, il personale, i fondi e gli spazi delle biblioteche che costituiscono le risorse affidate al SiBA concorrono al raggiungimento dello scopo istituzionale dello stesso.

Art. 4 - Organi e strutture del SiBA
Sono organi e strutture del SiBA la Commissione Bibliotecaria di Ateneo, la Divisione Biblioteche e le singole strutture bibliotecarie.

Art. 5 - Commissione Bibliotecaria di Ateno
La Commissione Bibliotecaria di Ateneo è composta secondo il dettato dell'art. 122 del Regolamento generale di Ateneo.
È compito della Commissione Bibliotecaria d'Ateneo precisare gli obiettivi di cui all'art. 2.
Per servizi di interesse generale la CBA può istituire appositi gruppi di lavoro i cui responsabili rispondono direttamente alla CBA, per la parte di indirizzo programmazione e controllo, ed al Responsabile operativo del SiBA, per la parte gestionale.
La CBA potrà valersi di esperti interni ed esterni all'Università.
Alla fine di ogni anno accademico la Commissione Bibliotecaria di Ateneo provvederà a stendere una relazione sull'attività svolta e sul programma da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al NUV.

Art. 6 - Divisione Biblioteche
La Divisione Biblioteche è costituita presso l'Amministrazione Centrale dell'Ateneo ed include il Servizio Catalogo Unico di Ateneo. Essa è diretta da un esperto di organizzazione e gestione di sistemi bibliotecari complessi.
Il Responsabile della Divisione Biblioteche svolge le funzioni di Responsabile operativo del SiBA secondo le direttive impartite dalla CBA, alla quale direttamente risponde ed alla quale presta la propria collaborazione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per pianificare, far crescere, valutare, coordinare e gestire le attività delle singole strutture bibliotecarie.
Il Responsabile della Divisione Biblioteche cura la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla CBA.

Art. 7 - Biblioteche d'area
La definizione e l'organizzazione degli organi delle strutture bibliotecarie d'area ed i criteri generali di funzionamento delle stesse sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
La composizione del Consiglio scientifico e le modalità di gestione di ciascuna delle strutture bibliotecarie sono definite nei Regolamenti previsti dall'art. 118 del Regolamento generale di Ateneo ed approvati, per ciascuna struttura, dalla Commissione Bibliotecaria di Ateneo.

Art. 8 - Adempimenti delle strutture bibliotecarie
Entro i termini prescritti dal Regolamento Generale di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo le Biblioteche d'area approveranno il bilancio di previsione. Tale documento sarà trasmesso anche alla Divisione Biblioteche, insieme al piano di attività per il nuovo anno.
Entro i termini prescritti dal Regolamento Generale di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo le Biblioteche d'area approveranno il conto consuntivo. Tale documento sarà trasmesso anche alla Divisione Biblioteche, insieme alla relazione sull'attività svolta nell'anno appena trascorso.
Entro la stessa data tutte le biblioteche, incluse quelle dipartimentali, invieranno alla Divisione Biblioteche i dati aggiornati relativi alle spese sostenute, alle variazioni patrimoniali e quant'altro richiesto sia per l'attribuzione dei fondi che per la valutazione.

Art. 9 - Automazione delle procedure e dei servizi
Le attività legate ai processi di informatizzazione della gestione del patrimonio documentale (catalogazione, prestito, gestione periodici, OPAC, etc.) rappresentano un servizio di interesse generale.
Tali attività di informatizzazione sono coordinate da un apposito gruppo di lavoro per quanto riguarda il Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e dal Servizio Catalogo Unico di Ateneo, per quanto attiene ai software sviluppati o gestiti direttamente dall'Ateneo.
Per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività di informatizzazione gestite dal Servizio Catalogo Unico di Ateneo, la CBA nomina un gruppo di lavoro, coordinato da un membro della stessa CBA.
All'inizio di ogni anno il Responsabile del Servizio Catalogo Unico di Ateneo ed il Gruppo di lavoro SBN presentano alla CBA una relazione sulle attività svolte nel precedente anno, con relativo rendiconto delle spese effettuate.
Ogni anno, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ateneo, il Responsabile del Servizio Catalogo Unico di Ateneo ed il Gruppo di lavoro SBN presentano una relazione sulle attività previste per l'anno successivo, con relativo preventivo di spesa.

Art. 10 - Funzioni del Responsabile operativo del SiBA
Il responsabile operativo del SiBA esplica una generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione delle strutture, informando la CBA cui compete l'assunzione dei provvedimenti del caso.
Coordina i progetti di formazione e aggiornamento professionale e tecnico del personale bibliotecario ai vari livelli anche tramite periodi formativi presso altre strutture italiane o straniere.
Cura l'impiego e la gestione delle risorse del SiBA per il raggiungimento delle finalità del medesimo, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei e comunque in accordo con la CBA.
Mantiene i rapporti con gli enti esterni nazionali e territoriali e con i fornitori.
Cura le eventuali gare d'ateneo per l'acquisizione di materiale bibliografico da parte delle strutture bibliotecarie.
Cura la raccolta annuale dei dati.
Segue le procedure di acquisizione delle banche dati e dei periodici elettronici di interesse generale dell'Ateneo.
Indica le metodologie occorrenti per la verifica periodica della produttività dei servizi.
Effettua la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi bibliotecari.
Cura la partecipazione del SiBA a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali concernenti le biblioteche.
Formula alla CBA ogni proposta utile allo sviluppo e all'organizzazione dell'attività bibliotecaria.
Coadiuva la CBA per individuare le soluzioni più adeguate per pianificare, far crescere, valutare, gestire e coordinare le attività delle singole biblioteche.
Propone alla CBA, eventualmente in collaborazione con un gruppo di lavoro, i criteri per le richieste in ordine all'attribuzione del personale secondo parametri di economicità, mobilità e flessibilità organizzativa.
Collabora alla stesura della relazione sul SiBA di cui all'art. 14.
D'intesa con la CBA individua i mezzi più efficaci per la diffusione delle informazioni relative alle attività del SiBA.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro e mobilità
Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale tecnico-amministrativo, potrà essere attuata la redistribuzione del personale al fine di migliorare sia l'efficienza del servizio sia le capacità professionali del personale stesso.
Nell'ambito delle disposizioni previste dal contratto collettivo di lavoro e dei relativi accordi di contrattazione decentrata di Ateneo ed al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi fissati dalla CBA, il Responsabile operativo del SiBA potrà predisporre un piano di incentivazione economica del personale in servizio presso le strutture bibliotecarie.

Art. 12 - Finanziamenti
I fondi assegnati al SiBA sono destinati ad assicurare il buon funzionamento delle strutture bibliotecarie e dei servizi di interesse generale.
Compete alla Divisione Biblioteche, in accordo con la CBA, la presentazione al Consiglio di amministrazione di richieste adeguate.
Il SiBA potrà inoltre acquisire fondi da Enti pubblici o privati, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, ove richiesta sulla base delle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Compete comunque alle singole biblioteche individuare ed attuare forme autonome di finanziamento.

Art. 13 - Ripartizione dei fondi
Entro il mese di febbraio di ogni anno la CBA provvede a distribuire i fondi alle varie strutture bibliotecarie sulla base di criteri approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Eventuali proposte di modifica dei criteri e dei parametri di ripartizione dovranno essere presentate dalla CBA al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione entro la fine di gennaio e varranno per la distribuzione dei fondi dell'anno successivo.

Art. 14 - Valutazione del SiBA
Entro il 31 dicembre di ogni anno solare un gruppo di lavoro nominato dalla CBA valuta il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e la sua efficacia a supporto della didattica e della ricerca.

Art. 15 - Modifiche al Regolamento del SiBA
Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Senato Accademico, su proposta della CBA e previo parere del Consiglio di Amministrazione.

(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 32373 del 27 settembre 2004, ed entrato in vigore nel giorno 1 ottobre 2004.)

 
 
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